La Cassazione annulla condanne a Maria Angioni, processo torna al Pm

La Cassazione annulla condanne a Maria Angioni, processo torna al Pm

La Cassazione annulla condanne a Maria Angioni, processo torna al Pm
La Cassazione annulla condanne a Maria Angioni, processo torna al Pm

La Cassazione ha annullato le condanne inflitte all’ex Pm Maria Angioni, che aveva indagato sulla scomparsa di Denise Pipitone. Il procedimento, che aveva visto la dottoressa Angioni condannata per false dichiarazioni al Pm, torna al pubblico ministero. La decisione, resa il 4 febbraio scorso, ha reso inutili due sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Marsala e dalla Corte d’Appello di Palermo. La Suprema corte ha accolto una delle due principali tesi della difesa, che sosteneva la mancata sospensione del procedimento a carico dell’ex magistrato prima della definizione del procedimento “madre”.

La sospensione ope legis e l’accanimento processuale

La Cassazione ha ritenuto che il procedimento contro Maria Angioni non potesse proseguire senza una sospensione ope legis, ossia prevista per legge. Secondo il legale della difesa, Stefano Giordano, il Pm aveva esercitato l’azione penale quando non poteva, e i giudici di merito non avevano notato questa irregolarità. È un errore grave, che pesa ancor di più alla luce dell’accanimento processuale subito da un magistrato che aveva soltanto esercitato il proprio diritto di critica sulle indagini per la scomparsa di Denise Pipitone.

Contrasto giurisprudenziale e validità degli atti

La decisione della Cassazione ha anche stabilito la sorte degli atti di indagine eseguiti nonostante la sospensione e in pendenza di essa. La Suprema corte ha distanziato la sentenza “Cedro”, che aveva limitato il potere del Pm a compiere atti urgenti. La Cassazione ha ritenuto che l’articolo 371-bis del Codice penale parli di sospensione del «procedimento» e non del «processo», e ha quindi aperto la possibilità di compiere atti non rinviabili. Gli atti compiuti durante la sospensione, se non pregiudicano l’intervento dell’indagato, sono validi.

La Corte ha anche sottolineato l’assenza di una norma esplicita che vieti il compimento di atti urgenti, e ha ritenuto che la mancata sospensione del procedimento comporti l’annullamento delle sentenze di condanna e la restituzione degli atti al Pm. Il procedimento va, dunque, rimesso nelle mani del Pm, come organo che procedeva quando è intervenuta in automatico la sospensione per legge.

Per l’ex Pm Maria Angioni, il processo è tornato al Pm, ma resta in piedi un altro procedimento per diffamazione nei confronti dell’ispettore di polizia Vincenzo Tumbiolo. La causa, che aveva visto la dottoressa Angioni condannata a quattro mesi di reclusione in primo grado, è stata annullata dalla Cassazione e ieri è stata trasmessa al tribunale di Monza per competenza territoriale. La prima udienza è fissata al 16 giugno 2026.

  • La Cassazione annulla condanne a Maria Angioni
  • Il procedimento torna al Pm
  • Un contrasto giurisprudenziale aperto