Riforma forense 2026: nuove regole per la professione e la formazione degli avvocati
Nuova riforma forense in vigore dal 17 agosto 2026: modifiche al tirocinio, esame di Stato, compensi e disciplina professionale.

La riforma forense approvata con la legge n. 137/2026 introduce significative modifiche alla professione degli avvocati, riguardando l’accesso, la formazione, i compensi e la disciplina. Entrata in vigore il 17 agosto 2026, la riforma ha l’obiettivo di modernizzare l’organizzazione della professione forense, garantendo maggiore trasparenza, autonomia e tutela dei diritti degli avvocati e dei loro clienti. La legge, approvata dopo un lungo iter parlamentare, ha previsto un periodo di sei mesi per l’emanazione dei decreti attuativi, con un termine fissato al 19 marzo 2027.
Formazione e accesso alla professione
La riforma modifica i requisiti per l’accesso alla professione forense, riducendo il tirocinio da ventiquattro a diciotto mesi. Il tirocinio si divide in due fasi: dodici mesi di scuola forense e sei mesi di pratica. La scuola forense è organizzata dagli Ordini o da soggetti accreditati, in collaborazione con le Università, e copre teoria, pratica professionale, redazione di atti, ricerca giuridica e deontologia. La pratica può svolgersi presso un avvocato iscritto all’albo da almeno cinque anni, oppure presso l’Avvocatura dello Stato, uffici legali pubblici di Comuni e Regioni, o all’estero in un Paese UE per un semestre.
Il praticante ha obblighi precisi: frequenza regolare ai corsi e alle attività pratiche, tenuta di un registro delle attività svolte e rispetto del segreto professionale. Dopo il tirocinio si accede all’esame di Stato, che prevede due prove scritte invece di tre: un parere motivato su un caso concreto e un atto giudiziario, come un ricorso o una comparsa. La prova orale verte su casi pratici e su deontologia professionale. Le commissioni d’esame saranno composte in maggioranza da avvocati, con la presenza di magistrati e docenti universitari in materie giuridiche.
La riforma reintroduce il giuramento obbligatorio di fedeltà allo Stato per gli avvocati, abolito nel 2012.
Compensi e regolamentazione delle società tra avvocati
La riforma introduce nuove regole per il calcolo e la trasparenza dei compensi degli avvocati. L’onorario resta liberamente pattuito tra avvocato e cliente, salvo quando si applica la normativa sull’equo compenso. La riforma consente di collegare una parte dell’onorario al raggiungimento di obiettivi specifici, come la vittoria in giudizio o un accordo transattivo favorevole, ma gli emolumenti devono restare sempre proporzionati all’attività svolta, secondo il criterio dell’articolo 2233 cod. civ. Il ministro della Giustizia, su proposta del Cnf, aggiornerà i parametri forensi ogni due anni invece che ogni quattro.
Le società tra avvocati (Sta) restano regolamentate con criteri stringenti, con l’obiettivo di tutelare l’indipendenza dei legali. Sono ammesse società di persone (semplice e snc), di capitali (srl e spa) e cooperative. Almeno due terzi del capitale sociale devono appartenere ad avvocati iscritti all’albo, e due terzi dei diritti di voto devono restare in mano ai legali. I soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche, come informatica e amministrazione, o per finalità di investimento. La società non può svolgere attività in misura prevalente a favore dei soci non professionisti o dei soggetti da loro controllati.
Le incompatibilità professionali si riducono, consentendo a molti avvocati di ricoprire cariche in società o enti pubblici.
La riforma disciplina per la prima volta la monocommittenza, il rapporto di collaborazione tra un avvocato e un altro avvocato, un’associazione professionale, una società tra avvocati (Sta) o una rete professionale. Non si tratta di lavoro subordinato, ma di un rapporto di prestazione d’opera intellettuale: il legale collaboratore mantiene piena indipendenza di giudizio e azione. Il compenso non può essere inferiore ai parametri ministeriali e deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il rapporto è regolato da un contratto che definisce durata della collaborazione, compensi e modalità di pagamento, obblighi e diritti delle parti.
