Nuovo scenario fiscale per le Onlus: come orientarsi da gennaio 2026
Nuovo regime fiscale per le Onlus da gennaio 2026: come orientarsi e quali implicazioni per gli enti del Terzo settore.
Da gennaio 2026, le Onlus si trovano di fronte a un nuovo scenario fiscale che impone scelte importanti per la loro gestione. L’entrata in vigore del regime fiscale dedicato agli enti del Terzo settore ha reso obbligatorio per le Onlus decidere se aderire al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) o rimanere fuori. La scelta influenzerà direttamente la qualifica fiscale, le imposte dirette e le agevolazioni disponibili. Per aiutare gli enti a comprendere le implicazioni, è necessario analizzare le opzioni disponibili e le conseguenze di ogni scelta.
Quali sono le implicazioni della scelta di iscriversi al Runts?
Chi decide di iscriversi al Runts dovrà adottare un regime fiscale diverso a seconda della qualifica acquisita. Per le imprese sociali, ad esempio, si applicherà l’articolo 18 del dlgs 112/2017, che prevede l’esenzione del reddito imponibile per gli utili destinati all’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. Per le altre tipologie di enti, come le organizzazioni di volontariato (Odv) o le associazioni di promozione sociale (Aps), si applicherà l’articolo 79 del dlgs 117/2017, che stabilisce le aliquote per la determinazione del reddito imponibile Ires. Inoltre, l’ente potrà applicare un regime forfetario, che varia in base alla categoria di appartenenza.
La scelta di iscriversi al Runts determina un cambio di regime fiscale significativo per le Onlus.
Quali sono le opzioni per chi non si iscrive al Runts?
Chi non si iscrive al Runts continuerà a essere disciplinato dal Codice Civile e dal Tuir, assumendo la qualifica di ente non commerciale o commerciale. Per gli enti non commerciali, si applicheranno le norme previste dagli articoli 143 e seguenti del Tuir, che prevedono alcune agevolazioni. Ad esempio, le prestazioni di servizio non rientranti nell’articolo 2195 del Codice Civile non saranno considerate attività commerciali, a patto che siano in linea con gli scopi istituzionali e non superino i costi di diretta imputazione. Inoltre, i fondi raccolti occasionalmente non concorreranno al reddito imponibile.
Un aspetto cruciale è l’obbligo devolutivo del patrimonio, che si applica agli enti che non si iscrivono al Runts. L’incremento del patrimonio dovrà essere devoluto a un altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo obbligo è previsto dall’articolo 101 e potrebbe richiedere una documentazione dettagliata della situazione patrimoniale.
Quali sono le opportunità e le sfide per le Onlus?
La scelta tra adesione al Runts e rimanere fuori ha implicazioni significative per la gestione fiscale e la continuità dell’attività. Per chi decide di iscriversi, si apre la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali specifiche, come le aliquote ridotte per le attività commerciali o l’irrilevanza ai fini Iva delle prestazioni. Tuttavia, è necessario comprendere le normative in vigore e valutare attentamente le conseguenze. Per chi non si iscrive, invece, si dovrà adattare ai regimi previsti dal Codice Civile e dal Tuir, con eventuali limitazioni. Per aiutare gli enti a prendere una decisione informata, è previsto un focus online il 29 ottobre, che fornirà ulteriori informazioni e chiarimenti. L’evento sarà trasmesso sulle pagine Facebook e sul canale YouTube di Cantiere Terzo Settore, offrendo un’occasione per approfondire le implicazioni del nuovo scenario fiscale.
