Assegno Unico Inps, nuove regole per famiglie con figli all’estero

Nuove regole per l’Assegno Unico Inps: famiglie con figli in UE possono accedere al beneficio senza due anni di residenza.

Famiglie con figli in UE possono accedere all'Assegno Unico Inps senza due anni di residenza in Italia
Famiglie con figli in UE possono accedere all’Assegno Unico Inps senza due anni di residenza in Italia

Da fine luglio 2026, l’Assegno Unico Inps si rivolge a una platea più ampia di famiglie, inclusi nuclei con figli che vivono in un altro Paese dell’Unione Europea. La novità riguarda soprattutto i requisiti di residenza e la possibilità di accedere al beneficio anche per i figli fiscalmente a carico, ma non residenti in Italia. L’obiettivo è rendere il sistema più inclusivo e conforme alle normative europee, evitando discriminazioni nei confronti dei cittadini comunitari che si spostano per lavoro all’interno dell’Unione.

Chi può richiedere l’Assegno Unico

Le nuove regole eliminano il requisito dei due anni di residenza in Italia, un vincolo che la Commissione Europea aveva considerato discriminatorio. Ora, per accedere al beneficio, basta dimostrare un’effettiva residenza, un domicilio o un’attività lavorativa svolta in Italia, purché il richiedente sia regolarmente soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito nel nostro Paese. Questo include anche i lavoratori non residenti, che possono presentare domanda per il periodo in cui si dimostra un’effettiva presenza in Italia. Non è necessario aver effettivamente versato l’imposta, basta che risulti “teoricamente dovuta”. Tradotto in pratica: anche chi si trova in una condizione di esenzione o esclusione fiscale non perde il diritto all’Assegno, perché ciò che conta è la sussistenza teorica dell’obbligo, non il versamento concreto.

Figli all’estero e fiscalmente a carico

Un altro cambiamento riguarda i figli che vivono in un altro Paese dell’Unione Europea. L’Assegno Unico e Universale spetta anche per loro, purché siano fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. L’Isee, che determina l’importo della prestazione, resta il parametro principale, ma il diritto al riconoscimento si estende anche a nuclei familiari “divisi” tra due Stati membri. L’apertura vale solo all’interno dell’Unione Europea: se i figli fiscalmente a carico vivono in un Paese extra-UE, la situazione resta quella di prima e l’Assegno non spetta.

Per i figli minorenni, basta dimostrare che sono fiscalmente a carico, indipendentemente dal Paese UE di residenza. Per i figli maggiorenni, invece, oltre al carico fiscale, è richiesta una delle condizioni già previste per i cittadini italiani, come la frequenza di un corso di studi o formazione, lo svolgimento di un tirocinio o un lavoro con reddito annuo non superiore a 8mila euro, lo stato di disoccupazione con ricerca attiva di lavoro, oppure il servizio civile universale. Per i figli con disabilità, non c’è alcun limite di età né si applicano le condizioni aggiuntive richieste per i maggiorenni.

Per i lavoratori non residenti, l’accesso all’Assegno passa da un’iscrizione regolare alla previdenza italiana, contributi in regola e permesso di soggiorno valido. Il sussidio, però, non è mai “pieno”: copre solo il periodo di effettivo lavoro svolto in Italia. Esiste un meccanismo, previsto dalle regole europee, che entra in gioco quando la famiglia ha legami con più di un Paese UE, ad esempio un lavoratore che vive all’estero con i figli ma lavora in Italia. Per evitare che lo stesso sostegno venga versato due volte da due Stati diversi, la normativa individua un solo Paese “prioritario”, cioè quello che deve versare per primo l’Assegno secondo le proprie regole.

Il criterio è semplice: si guarda prima il luogo di lavoro; se questo non basta a stabilire la priorità, si guarda dove risiedono i figli. Se l’Italia risulta il Paese prioritario, versa l’Assegno Unico per intero, secondo le proprie regole. Se invece a essere prioritario è un altro Stato UE, l’Inps non versa più l’importo pieno, ma solo un’ integrazione differenziale: la differenza tra quanto spetterebbe in base alle regole italiane e quanto è già stato versato dal Paese prioritario. I residenti mantengono l’Assegno di anno in anno senza fare nulla, salvo cambi nella situazione familiare; i non residenti, invece, devono rinnovare la domanda ogni anno, a partire dal 1 marzo, per permettere all’Inps di verificare che i requisiti siano ancora tutti in regola.