Nuove FAQ Agenzia delle Entrate: chiarimenti su cripto-attività e obblighi di comunicazione

Agenzia delle Entrate pubblica nuove FAQ su cripto-attività e obblighi di comunicazione. Risposte a domande su portafogli clienti, identificazione cripto-attività e segnalazione operazioni.

Agenzia delle Entrate chiarisce regole per cripto-attività e obblighi di comunicazione, con esempi su portafogli clienti e identificazione cripto-attività
Agenzia delle Entrate chiarisce regole per cripto-attività e obblighi di comunicazione, con esempi su portafogli clienti e identificazione cripto-attività

L’Agenzia delle Entrate ha reso pubbliche nuove FAQ relative agli adempimenti per i prestatori di servizi di cripto-attività legati allo scambio automatico di informazioni fiscali. Le risposte, fornite in risposta a specifiche domande, chiariscono come debbano essere applicati gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica, in particolare in relazione alla gestione di portafogli clienti e alla qualificazione delle cripto-attività. Le FAQ sono rivolte a operatori del settore e a chi effettua operazioni di scambio o trasferimento di cripto-attività, con un focus su contesti internazionali e su normative come il CRS.

Obblighi di comunicazione e identificazione cripto-attività

Secondo le risposte fornite, la sola esistenza di un “portafoglio clienti” in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione non costituisce una “sede abituale dell’attività” ai fini dell’art. 7, co. 1, lett. b.4) del D. Lgs. 194/2025. Pertanto, non implica automaticamente l’obbligo di comunicazione per il prestatore di servizi. Tuttavia, in alcuni casi, come quando la disciplina antiriciclaggio richiede l’identificazione del cliente dell’esercente, quest’ultimo è qualificato come utilizzatore di cripto-attività e l’operazione deve essere comunicata come pagamento al dettaglio.

La denominazione della cripto-attività deve essere riportata in conformità al Digital Token Identifier, ove possibile.

Le FAQ chiariscono inoltre che il nome della cripto-attività oggetto di comunicazione deve essere indicato utilizzando il codice Digital Token Identifier registrato presso la Digital Token Identifier Foundation (dtif.org), ogniqualvolta tale identificativo sia stato emesso. In assenza di un Digital Token Identifier, deve essere riportata la denominazione completa della cripto-attività. Questo approccio è in linea con le specifiche del CARF XML Schema User Guide, che richiede la conformità al Digital Token Identifier per la segnalazione.

Trasferimenti di cripto-attività e tipologie di operazioni

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate spiegano come debbano essere classificate le transazioni oggetto di comunicazione. In particolare, un trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione legato al deposito e alla restituzione della garanzia deve essere indicato come “collateral”, mentre il trasferimento effettuato al momento della concessione o della restituzione del prestito deve essere comunicato come “crypto loan”. Inoltre, se un importo in cripto-attività oggetto di comunicazione viene corrisposto al prestatore per remunerare il prestito, tale operazione deve essere indicata come “other”.

Le tipologie di trasferimento devono essere specificate in base alla natura dell’operazione.

Le FAQ chiariscono inoltre che, in alcuni casi, un Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può fare affidamento sull’indirizzo della sede principale dell’entità utente di cripto-attività per determinare la giurisdizione di residenza ai fini del CARF, se non è disponibile altra documentazione. Questo è particolarmente rilevante quando si tratta di entità senza residenza a fini fiscali, come partnership o limited liability partnership.

Moneta elettronica e regole di segnalazione

Un altro aspetto trattato nelle FAQ riguarda la segnalazione dei saldi di moneta elettronica multivaluta. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che ciascun saldo rappresenta moneta elettronica denominata in un’unica moneta fiduciaria, e quindi deve essere segnalato come un unico conto di deposito. Questo è in linea con le definizioni di cui all’art. 6, co. 1, lett. d), punto 1), del D. Lgs. 194/2025 e all’art. 1, co., 2, lett. l-bis), del decreto del MEF 28 dicembre 2015.

La moneta elettronica multivaluta deve essere considerata come un singolo conto di deposito per scopi di segnalazione.

Le FAQ chiariscono inoltre che, ai fini della comunicazione CRS, il portafoglio di moneta elettronica multivaluta detenuto per un titolare di conto rappresenta un singolo conto di deposito (figurativo). Pertanto, il saldo complessivo e gli interessi complessivamente percepiti devono essere segnalati come un unico conto di deposito, applicando le regole generali di aggregazione e conversione valutaria del CRS.

  • La moneta elettronica multivaluta deve essere considerata come un singolo conto di deposito.
  • Le tipologie di trasferimento devono essere specificate in base alla natura dell’operazione.
  • La denominazione della cripto-attività deve essere riportata in conformità al Digital Token Identifier.