Assicurazione e-bike: quando non è obbligatoria e cosa protegge

L’assicurazione per biciclette elettriche non è obbligatoria in molti casi, ma è necessaria per tutelare bici, batterie e accessori.

Bicicletta elettrica senza assicurazione, limiti di velocità e responsabilità civile
Bicicletta elettrica senza assicurazione, limiti di velocità e responsabilità civile

La questione dell’assicurazione per biciclette elettriche non è obbligatoria in tutti i casi, ma dipende da come il mezzo è costruito e utilizzato. Una bicicletta a pedalata assistita conforme ai requisiti del Codice della Strada conserva la classificazione di velocipede e non richiede la sottoscrizione di una polizza Rc obbligatoria, né immatricolazione, targa o patente. Tuttavia, se il motore funziona senza l’apporto del ciclista, l’assistenza supera i 25 km/h o la potenza nominale eccede i limiti ammessi, il veicolo può essere considerato un ciclomotore e quindi soggetto a obblighi più severi.

Limiti di velocità e potenza per e-bike

Secondo l’articolo 50 del Codice della Strada, una bicicletta a pedalata assistita rimane una bicicletta se rispetta quattro condizioni: il motore è soltanto ausiliario, la potenza nominale non supera 250 watt, l’assistenza si interrompe al raggiungimento di 25 km/h e il motore smette di fornire spinta quando il ciclista cessa di pedalare. Per le biciclette adibite al trasporto di merci, se rispettano le caratteristiche costruttive previste per le cargo bike, il limite può arrivare a 500 watt, cioè 0,5 kW. In questa modalità, denominata walk assist, la velocità non può superare 6 km/h.

Se il motore continua a spingere oltre 25 km/h, il veicolo può essere considerato un ciclomotore e quindi soggetto a obblighi di omologazione, immatricolazione e assicurazione. Inoltre, se la bicicletta è stata modificata attraverso centraline, sensori o software che eliminano i limiti, la classificazione cambia e il mezzo entra nella categoria dei ciclomotori. In questi casi, la polizza Rc diventa obbligatoria.

Responsabilità civile e copertura assicurativa

L’assenza della Rc obbligatoria non cancella però la responsabilità civile. Se un ciclista causa danni a terzi, la responsabilità ricade sul suo patrimonio personale. Senza una polizza volontaria, il pagamento delle spese può diventare un onere elevato, soprattutto in caso di lesioni gravi, invalidità o lunghi periodi di inabilità. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada non interviene solo perché la bici che ha provocato l’incidente era priva di assicurazione. Una polizza RC non copre automaticamente le ferite subite dal ciclista. Per ottenere un indennizzo in caso di caduta autonoma, serve una garanzia infortuni. Neppure il furto rientra nella normale responsabilità civile. Per proteggere bici, batteria e accessori, bisogna allora aggiungere una copertura dedicata, verificando serrature richieste, limiti di indennizzo e riduzione del valore applicata con il passare degli anni.

Per chi possiede una bicicletta elettrica, è importante capire se il mezzo rientra nella categoria dei ciclomotori o no. La classificazione costruttiva del veicolo è fondamentale, e non basta limitare la velocità durante un singolo tragitto. La normativa italiana non autorizza l’uso indiscriminato di e-bike con acceleratore fino a 20 km/h, anche se in Belgio un caso simile ha portato a una decisione giudiziaria che ha chiarito la distinzione tra bicicletta e veicolo.