Gastroenterite in villaggio all inclusive: chi risponde del danno al turista?

Un turista colpito da gastroenterite in villaggio all inclusive: chi è responsabile? Risarcimento e responsabilità del tour operator.

Turisti colpiti da gastroenterite in villaggio all inclusive, responsabilità del tour operator e risarcimento danni
Turisti colpiti da gastroenterite in villaggio all inclusive, responsabilità del tour operator e risarcimento danni

Un turista che ha contratto una gastroenterite durante un soggiorno in un villaggio all inclusive potrebbe chiedersi chi sia responsabile del danno subito. La questione, purtroppo, non è semplice e richiede una valutazione legale precisa. Il caso, in cui una famiglia ha acquistato un pacchetto vacanza “tutto compreso” e ha subito un episodio di gastroenterite, ha suscitato interesse e dibattito. Secondo la giurisprudenza, il tour operator è responsabile del danno subito dal turista, sia se l’inadempimento è imputabile al suo operato, sia se ascrivibile a terzi fornitori di servizi inclusi nel pacchetto.

Responsabilità del tour operator e del contratto di viaggio

Il contratto di viaggio “tutto compreso” ha una finalità turistica specifica, e tutti i servizi e accessori sono connessi a questa finalità. L’organizzatore e il venditore devono operare con la diligenza professionale necessaria per soddisfare l’interesse del turista. Secondo la Cassazione civile sez. III, n. 3256 del 02/03/2012, il tour operator risponde dell’inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico, con conseguente obbligo di risarcire i danni causati da disservizi o carenze nelle prestazioni promesse. Questo include anche situazioni in cui l’inadempimento è imputabile a terzi fornitori di servizi, come nel caso in cui un’alimentazione non adeguata ha causato la gastroenterite a diversi ospiti.

Il caso in questione ha visto una famiglia colpita da gastroenterite dopo due giorni di soggiorno in un villaggio turistico. I membri della famiglia, insieme ad altri ospiti, sono stati ricoverati per disturbi intestinali causati da cibi o bevande consumati nel villaggio. La Suprema Corte ha già espresso un parere chiaro, e si conferma che il tour operator è responsabile del danno subito, sia se l’inadempimento è imputabile al suo operato, sia se ascrivibile a terzi fornitori di servizi inclusi nel pacchetto.

La responsabilità solidale e il rischio di impresa

Il tour operator è responsabile anche per i rischi connessi all’organizzazione del viaggio, inclusi quelli derivanti dall’uso di terzi. La responsabilità è solidale, e il turista può chiedere risarcimento sia all’operatore che al fornitore del servizio inadempiente. La Cassazione civile sez. III, Ord. n. 1417/2023, ha confermato che si tratta di un’obbligazione di risultato, nel rispetto del rischio di impresa. Questo significa che il tour operator deve garantire un livello di qualità e sicurezza adeguato, anche se non è direttamente responsabile per un evento esterno, come un problema di alimentazione o un’insufficienza di igiene.

La responsabilità del tour operator non è limitata solo al suo operato, ma include anche i rischi derivanti dall’uso di terzi. Questo significa che, in caso di incidenti come la gastroenterite, il turista può chiedere risarcimento anche se l’evento è stato causato da un fornitore esterno. La giurisprudenza ha confermato che il tour operator deve garantire un livello di qualità e sicurezza adeguato, e che la responsabilità è solidale.

Il tour operator è responsabile del danno subito dal turista, sia se l’inadempimento è imputabile al suo operato, sia se ascrivibile a terzi fornitori di servizi inclusi nel pacchetto.

La responsabilità è solidale e si estende anche ai rischi derivanti dall’uso di terzi.