Gastroenterite in villaggio all inclusive: chi risponde del danno al turista?
Un turista colpito da gastroenterite in villaggio all inclusive: chi è responsabile? Risarcimento e responsabilità del tour operator.

Un turista che ha contratto una gastroenterite durante un soggiorno in un villaggio all inclusive potrebbe chiedersi chi sia responsabile del danno subito. La questione, purtroppo, non è semplice e richiede una valutazione legale precisa. Il caso, in cui una famiglia ha acquistato un pacchetto vacanza “tutto compreso” e ha subito un episodio di gastroenterite, ha suscitato interesse e dibattito. Secondo la giurisprudenza, il tour operator è responsabile del danno subito dal turista, sia se l’inadempimento è imputabile al suo operato, sia se ascrivibile a terzi fornitori di servizi inclusi nel pacchetto.
Responsabilità del tour operator e del contratto di viaggio
Il contratto di viaggio “tutto compreso” ha una finalità turistica specifica, e tutti i servizi e accessori sono connessi a questa finalità. L’organizzatore e il venditore devono operare con la diligenza professionale necessaria per soddisfare l’interesse del turista. Secondo la Cassazione civile sez. III, n. 3256 del 02/03/2012, il tour operator risponde dell’inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico, con conseguente obbligo di risarcire i danni causati da disservizi o carenze nelle prestazioni promesse. Questo include anche situazioni in cui l’inadempimento è imputabile a terzi fornitori di servizi, come nel caso in cui un’alimentazione non adeguata ha causato la gastroenterite a diversi ospiti.
Il caso in questione ha visto una famiglia colpita da gastroenterite dopo due giorni di soggiorno in un villaggio turistico. I membri della famiglia, insieme ad altri ospiti, sono stati ricoverati per disturbi intestinali causati da cibi o bevande consumati nel villaggio. La Suprema Corte ha già espresso un parere chiaro, e si conferma che il tour operator è responsabile del danno subito, sia se l’inadempimento è imputabile al suo operato, sia se ascrivibile a terzi fornitori di servizi inclusi nel pacchetto.
La responsabilità solidale e il rischio di impresa
Il tour operator è responsabile anche per i rischi connessi all’organizzazione del viaggio, inclusi quelli derivanti dall’uso di terzi. La responsabilità è solidale, e il turista può chiedere risarcimento sia all’operatore che al fornitore del servizio inadempiente. La Cassazione civile sez. III, Ord. n. 1417/2023, ha confermato che si tratta di un’obbligazione di risultato, nel rispetto del rischio di impresa. Questo significa che il tour operator deve garantire un livello di qualità e sicurezza adeguato, anche se non è direttamente responsabile per un evento esterno, come un problema di alimentazione o un’insufficienza di igiene.
La responsabilità del tour operator non è limitata solo al suo operato, ma include anche i rischi derivanti dall’uso di terzi. Questo significa che, in caso di incidenti come la gastroenterite, il turista può chiedere risarcimento anche se l’evento è stato causato da un fornitore esterno. La giurisprudenza ha confermato che il tour operator deve garantire un livello di qualità e sicurezza adeguato, e che la responsabilità è solidale.
Il tour operator è responsabile del danno subito dal turista, sia se l’inadempimento è imputabile al suo operato, sia se ascrivibile a terzi fornitori di servizi inclusi nel pacchetto.
La responsabilità è solidale e si estende anche ai rischi derivanti dall’uso di terzi.
