Fisco in ferie: quali versamenti F24 si possono rinviare e quali no
Sospensione feriale per versamenti F24: quali pagamenti si possono posticipare e quali no nel 2026.

Il Fisco va in ferie, ma non tutti i versamenti F24 possono essere rinviati. Dal 1° al 20 agosto 2026, i contribuenti possono posticipare i pagamenti con modello F24 in scadenza entro questa data, ma non tutti. Le regole sono chiare: i versamenti «ordinari» rientrano nella sospensione, mentre alcune scadenze, come quelle relative alle rate delle rottamazioni, non sono incluse. La sospensione feriale non implica un costo aggiuntivo, ma un differimento che richiede attenzione per evitare accumuli di debiti.
Quali versamenti F24 si possono rinviare
La sospensione feriale permette di posticipare i versamenti F24 in scadenza tra il 1° e il 20 agosto. Tra i principali rientrano l’IVA mensile relativa a luglio, le ritenute IRPEF operate a luglio dai sostituti d’imposta, i contributi INPS versati tramite F24, sia per i lavoratori dipendenti che per la Gestione separata, e le rate in corso dei piani di rateazione del saldo e degli acconti delle imposte sui redditi. Inoltre, per il 2026, si aggiungono i versamenti dei redditi prorogati, come il saldo 2025 e il primo acconto 2026 per i contribuenti soggetti agli ISA, i forfettari e quelli in regime di vantaggio.
Le eccezioni: le rate delle rottamazioni
Non tutti i versamenti rientrano nella sospensione feriale. Le rate delle definizioni agevolate, come quelle relative alle rottamazioni, non sono considerate «ordinari» e seguono regole specifiche. Nel 2026, la data da tenere d’occhio è il 31 luglio, giorno in cui vanno pagate la rata della rottamazione quater (e della riammissione) e la prima o unica rata della nuova rottamazione quinquies. Per la quater e per la quinquies in soluzione unica, la tolleranza è di cinque giorni, mentre per il piano rateale della quinquies, la decadenza dal beneficio scatta in caso di mancato versamento di due rate.
Chi rinvia il pagamento ai trenta giorni successivi al 20 luglio applica una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, prevista dal decreto legge n. 89/2026. Questo importo non è legato alla sospensione feriale, ma al differimento dei trenta giorni. Non si tratta di un costo aggiuntivo, ma di un onere dovuto a prescindere dalla pausa estiva.
Altri adempimenti non inclusi nella sospensione
Alcuni adempimenti non rientrano nella sospensione feriale, come gli elenchi Intrastat relativi a luglio, in scadenza il 25 agosto, la registrazione dei contratti di locazione e il versamento della relativa imposta di registro, con scadenza il 31 agosto, e il contributo Enasarco, che si versa attraverso un sistema dedicato. Questi termini mantengono il loro orario originale e non sono soggetti a proroga. La sospensione dei versamenti F24 non va confusa con altre pause estive, come quella per i pagamenti derivanti da avvisi bonari o per i termini processuali del contenzioso tributario, che restano sospesi fino al 4 settembre. La scadenza del 20 agosto riguarda solo i versamenti ordinari con F24, non quelli derivanti da avvisi o cartelle.
Il rovescio della medaglia della sospensione feriale è noto a chi gestisce una partita IVA. Rinviando tutto al 20 agosto, quella data concentra in un’unica giornata un numero elevato di pagamenti. Secondo lo scadenzario pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, sul 20 agosto possono confluire oltre 140 diverse tipologie di versamento d’imposta, in gran parte legate alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi 2026 relative all’anno d’imposta 2025. Più che una semplice proroga, conviene considerarla un promemoria: i versamenti non spariscono, si accumulano. Chi può, farebbe bene a distribuire i pagamenti senza attendere l’ultimo giorno utile, per non trovarsi con un esborso concentrato proprio nel cuore delle ferie.
