CIGS e distaccati: la Corte di Cassazione blocca la revoca della pensione
La Corte di Cassazione blocca la revoca della pensione a un dipendente distaccato.

La Corte di Cassazione ha reso un importante pronunciamento riguardante il diritto dei lavoratori distaccati a beneficiare della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e a conservare i contributi figurativi necessari per la pensione. La decisione, emessa con l’ordinanza numero 17966 del 4 giugno 2026, ha sancito che l’Inps non può revocare una pensione a un dipendente che, durante la sospensione dal lavoro, era in distacco presso un’altra azienda. Il caso è emerso in un contesto di crisi aziendale, in cui un’impresa ha aperto una procedura di CIGS per i dipendenti della sede centrale di Roma, tra cui un impiegato distaccato a Milano per un progetto commerciale.
La CIGS e i distaccati: un diritto riconosciuto
Secondo la sentenza, il lavoratore in distacco può accedere alla CIGS e ricevere la contribuzione figurativa, che è rilevante per il calcolo della pensione. La Corte ha sottolineato che la prestazione economica e previdenziale grava sull’impresa titolare del contratto originario, e quindi il dipendente distaccato rientra pienamente nella platea dei soggetti tutelati. L’Inps aveva tentato di annullare la pensione della dipendente per difetto di anzianità contributiva, ma la Corte ha respinto questa pretesa, ritenendo illegittima la motivazione basata sulla dislocazione territoriale del prestatore d’opera.
La Corte ha chiarito che la dislocazione territoriale non è un ostacolo per l’accesso alla CIGS e per la conservazione dei contributi figurativi. L’azienda distaccante rimane l’unica titolare degli obblighi retributivi e contributivi, e quindi ha il potere di collocare il dipendente in CIGS durante il periodo di assegnazione presso terzi. La Corte ha ribadito che negare questa possibilità creerebbe una frattura tra la titolarità formale del rapporto e gli strumenti legali di gestione della crisi d’impresa, mettendo a carico l’azienda i costi economici senza garantirle gli ammortizzatori sociali.
Un esempio concreto: la casa editrice e il distaccato a Milano
Per comprendere la portata della pronuncia, si consideri il caso di una casa editrice in crisi finanziaria che ha aperto una procedura di CIGS per i dipendenti della sede centrale di Roma. Uno di questi impiegati era distaccato a Milano per un progetto commerciale. L’Inps aveva contestato l’accredito dei contributi figurativi maturati durante i mesi di cassa integrazione, sostenendo che il lavoratore non operasse nella sede romana. La Corte ha respinto questa contestazione, confermando che il distaccato gode del pieno diritto alla copertura previdenziale e che l’azienda editrice ha il potere di includerlo nel piano di CIGS, garantendogli la continuità della carriera contributiva verso la pensione.
La sentenza rappresenta un importante chiarimento per i lavoratori in distacco e per le aziende che devono gestire le procedure di ammortizzatori sociali. La Corte ha ribadito che la dislocazione territoriale non è un ostacolo per l’accesso alla CIGS e per la conservazione dei contributi figurativi, confermando il diritto del dipendente a una pensione equa e pienamente riconosciuta. La decisione ha anche chiarito che l’assenza fisica del lavoratore dall’unità produttiva colpita dalla crisi al momento della presentazione della domanda amministrativa non costituisce un ostacolo giuridico. La contribuzione figurativa maturata durante i mesi di sospensione conserva piena validità legale ai fini del calcolo dell’anzianità pensionistica. L’Inps non può disconoscere d’imperio tali accrediti, anche se il lavoratore era in distacco presso un’altra azienda.
