Rinnovo Assegno di inclusione dopo 12 mesi: quando e come procedere
Nuove indicazioni sull’Assegno di inclusione: quando e come rinnovare dopo 12 mesi.

L’Assegno di inclusione, sostituito dal Reddito di cittadinanza, si appresta a entrare nel terzo periodo di percezione dopo 12 mesi. Per chi riceve l’ultima mensilità a luglio 2026, il rinnovo dovrà essere presentato a partire dal 1° agosto. La domanda deve essere inoltrata nel mese successivo a quello dell’ultimo pagamento, e non è ammessa la presentazione prima della conclusione del periodo in corso. La nuova procedura, introdotta con il messaggio n. 2437 del 2026, elimina il mese di sospensione tra un periodo e l’altro, permettendo una decorrenza immediata della misura.
Quando rinnovare l’Assegno di inclusione
La domanda di rinnovo deve essere presentata nel mese successivo a quello in cui viene erogata l’ultima mensilità. Per chi riceve l’ultima mensilità a luglio 2026, il termine per inoltrare la richiesta è il 1° agosto. Questa regola si applica a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla composizione. La sospensione del pagamento non è più prevista, e la misura decorre immediatamente dopo la presentazione della domanda, anche se la prima mensilità viene riconosciuta in misura ridotta del 50%.
Come rinnovare l’Assegno di inclusione
Il rinnovo dell’Assegno di inclusione si effettua presentando una nuova domanda, seguendo la stessa procedura già utilizzata per il primo rinnovo. La richiesta può essere inviata tramite il sito dell’Inps, utilizzando Spid, Cie o Cns, oppure attraverso un Caf o un patronato. L’alternativa è anche il contact center dell’Inps. Per i nuclei familiari rimasti invariati, non è necessario iscriversi nuovamente alla piattaforma Siisl né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione digitale, in quanto gli adempimenti già effettuati restano validi.
Se invece la composizione della famiglia è cambiata, ad esempio a causa di nascite o decessi, è necessario effettuare una nuova iscrizione al Siisl e firmare un nuovo Patto di attivazione digitale. In questo caso, la decorrenza del beneficio avverrà dal mese in cui viene completata la sottoscrizione. La prima mensilità del nuovo periodo viene dimezzata, mentre a partire dalla seconda, l’importo torna a essere riconosciuto per intero, sempre che siano rispettati tutti i requisiti previsti.
La Carta ADI rimane valida se la composizione del nucleo familiare non è cambiata. Gli importi spettanti continueranno ad essere accreditati sulla carta già in uso, senza necessità di richiederne una nuova. Tuttavia, se la domanda è presentata da un altro componente maggiorenne della famiglia, e il richiedente è già titolare di una Carta ADI attiva, gli accrediti saranno effettuati sulla carta già in suo possesso. Se non ne ha una, l’Inps emetterà una nuova Carta ADI.
Le vecchie carte non devono essere restituite e possono continuare a essere utilizzate. Possono essere utilizzate fino all’esaurimento delle somme già presenti o fino alla loro scadenza. Per quanto riguarda l’individualizzazione della Carta ADI, chi desidera suddividere l’importo tra i componenti maggiorenni del nucleo deve presentare nuovamente la richiesta nella domanda di rinnovo. In caso contrario, l’intero beneficio sarà accreditato sulla carta intestata al nuovo richiedente. Il rinnovo non elimina gli obblighi previsti durante i precedenti periodi di percezione. Tutti i nuclei familiari che presentano la domanda devono recarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta o, quando necessario, dalla sottoscrizione del nuovo patto. Il mancato rispetto di questa scadenza comporta la sospensione dei pagamenti successivi.
