Una studentessa bocciata in tribunale: il Tar conferma la legittimità del voto del consiglio di classe
Una studentessa bocciata in tribunale: il Tar conferma la legittimità del voto del consiglio di classe

Una studentessa di un istituto professionale del Perugino ha visto respinto il ricorso contro la decisione del consiglio di classe di non ammetterla agli esami di Stato per l’anno scolastico 2024/2025. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha confermato la legittimità del provvedimento scolastico, sancendo l’insindacabilità delle valutazioni tecniche espresse dal corpo docente. La studentessa era stata ammessa con riserva dopo che il consiglio di classe l’aveva esclusa per un 3 in matematica e un 5 in storia.
Il voto del consiglio di classe è legittimo
Secondo il Collegio giudicante, l’astensione di un membro del consiglio di classe non inficia la regolarità del “collegio perfetto”, che rimane completo per la presenza di tutti i docenti, a prescindere da come questi esprimano il loro voto. La delibera è stata legittimamente assunta a maggioranza, e i residui profili di censura evidenziati dalla ricorrente non risultano idonei ad incidere sull’esito finale. Il Tar ha quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità del voto del consiglio di classe.
Le contestazioni della studentessa
La studentessa aveva contestato la composizione del collegio docenti, sostenendo che la professoressa di storia avrebbe sostituito la docente di italiano assente senza una formale delega o una motivata relazione della titolare. Inoltre, si lamentava che i docenti supplenti avrebbero espresso valutazioni senza una piena conoscenza del percorso della studentessa. La difesa del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto, rappresentata dall’Avvocatura distrettuale di Perugia, ha replicato punto su punto, chiarificando che la sostituzione di un docente assente con un collega della stessa materia e in servizio nella scuola è una prassi perfettamente legittima.
La vicenda nasce nel giugno del 2025, quando la studentessa era stata giudicata non idonea allo svolgimento delle prove d’esame dal consiglio di classe. La ragazza, tramite l’avvocato Elisa Tittocchia, aveva impugnato subito il provvedimento, ottenendo dal Tar un decreto monocratico urgente che le consentiva di sostenere le prove con riserva, in ragione dell’imminenza dell’esame. La studentessa aveva superato tutte e tre le prove (primo scritto con 14, secondo con 15 e colloquio con 13), ma l’istituto, a settembre, le aveva comunicato ugualmente la non ammissione, basandosi sul giudizio negativo già espresso in sede di scrutinio.
La difesa della studentessa aveva sollevato una serie di eccezioni procedurali, tra cui la contestazione della composizione del collegio docenti e la presenza di supplenti non competenti. La non ammissione non fu determinata da un voto singolo, ma da un quadro complessivo di insufficienze gravi: la studentessa riportava un 3 in matematica e un 5 in storia. Durante la seduta, una professoressa aveva proposto di alzare il voto di storia da 5 a 6, una modifica che avrebbe consentito l’ammissione all’esame. La proposta, però, era stata respinta con 7 voti contrari, 2 favorevoli e un’astensione. Secondo il Collegio giudicante, l’astensione di un membro non inficia la regolarità del “collegio perfetto”, che rimane completo per la presenza di tutti i docenti, a prescindere da come questi esprimano il loro voto. La delibera, quindi, è stata legittimamente assunta a maggioranza. La sentenza ha quindi confermato la legittimità del provvedimento scolastico, sancendo l’insindacabilità delle valutazioni tecniche espresse dal corpo docente.
